I tecnici di Sicurgarda snc, sono in grado di fornire consulenza per la stesura di etichette per alimenti a norma di legge.
I contenuti minimi delle etichette sono:
Si ricorda che anche i menù dei ristoranti e dei bar devono avere l'elenco degli allergeni, come previsto dai Regolamenti Europei.
ALLERGENI: GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 1169/2011
Dal 13 dicembre 2014 è entrato definitivamente in vigore il Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo regolamento pone l’obbligo a carico degli operatori del settore alimentare (anche a quelli operanti nei ristoranti o in altri locali di somministrazione) di fornire al consumatore finale tutte le informazioni circa gli ingredienti contenuti negli alimenti evidenziando tra di essi gli allergeni, riportati nell’allegato II. Nella parte introduttiva il regolamento recita: “Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.” A questo proposito risulta necessario riportare la chiara indicazione di questi ingredienti o sostanze, utilizzando strumenti facilmente accessibili a tutta la popolazione. Nelle etichette che accompagnano il prodotto alimentare, per esempio, il regolamento stabilisce di evidenziare le sostanze potenzialmente allergizzanti “attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo” (ART. 21).
Con una nota del 6 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni utili ai responsabili delle attività di somministrazione di alimenti in modo che possano adempiere agli obblighi stabiliti dal regolamento.
Nella nota viene innanzitutto ribadito che: “Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.”
Nel caso in cui si volessero utilizzare strumenti elettronici (come ad esempio applicazioni per smartphone), questi non possono essere predisposti come gli unici sistemi di informazione in quanto “non facilmente accessibili a tutta la popolazione”.
Ad ogni modo viene precisato all’interno della nota, che l’operatore dovrà essere libero di indicare la presenza degli allergeni secondo le modalità che riterrà più opportune.
Alcune modalità suggerite sono:
ESEMPIO:
PASTA AL POMODORO: pasta di semola (GRANO), passata di pomodoro, olio d'oliva, sale.
SCALOPPINE AI FUNGHI: carne di vitello, funghi Champignon, BURRO, farina (GRANO), olio d’oliva, aglio, sale.
Anche nel caso in cui si decidesse di optare per le scelte 1 e 2 è comunque necessario che le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011 (riferite ad ingredienti ed allergeni), siano riportate su idonea documentazione scritta, facilmente accessibile sia all’autorità competente sia al consumatore finale.
In conclusione si riportano le sostanze ed i prodotti in grado di provocare allergie o intolleranze, come stabilito dal Regolamento.
ALLEGATO II - SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
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