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Allergeni alimentari

Allergeni alimentari

Il Reg UE 1169/2011 all'allegato II identifica 14 classi di alimenti che in Europa statisticamente causano il maggior numero di allergie, intolleranze e celiachia. 
Tali alimenti sono stati scelti da un gruppo di esperti dell'EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) e vengono rivisti periodicamente. 
Ad oggi l'allegato II del REG UE 1169/2011 prevede i seguenti alimenti: 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati,
tranne:
  a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
  b) maltodestrine a base di grano;
  c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
  d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
  a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
  b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
  a) olio e grasso di soia raffinato;
  b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
  c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
  d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
  a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne
per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Nel contesto dell’allegato II, occorre osservare quanto segue:
— l’elenco dei «cereali» di cui all’allegato II, punto 1 è da ritenersi esaustivo,
— il termine «uova» figurante nell’allegato II, punto 3, si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento,
— Il termine «latte» di cui all’allegato II, punto 7, si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento,
— l’elenco di cui all’allegato II, punto 8, relativo alla «frutta a guscio» è da ritenersi esaustivo,

L’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola «glutine», aggiunta su base
volontaria.
Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine)

Quando il glutine è aggiunto in quanto tale, come ingrediente, occorre indicare il tipo di cereale da cui esso
proviene.
Ad esempio: glutine (grano), glutine di grano o glutine (da grano)
destrina (grano) oppure (glutine di grano); destrina (contiene grano) oppure (contiene glutine di grano)

Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell’elenco dell’allegato II, punto 8, deve essere indicato
nell’elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland. 
Ad esempio: non si deve mai riportare il termine frutta a guscio, bensì si deve specificare quale tra quelli nell'elenco è presente: noci, pistacchi, mandorle ecc. 

Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio elencati nell’allegato II, l’ingrediente deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.
Ad esempio: aromi (mandorla).

Sanzioni sull'errata indicazione degli allergeni in etichetta

L’art 10 del D.Lgs. 231/17, prevede delle sanzioni per le violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento UE 1169/2011. 

L’articolo riporta: 
 1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

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