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LAVANDERIA A SECCO

Lavanderie e Lavasecco

Sicurezza sul lavoro per lavanderie di ogni genere e dimensione

Le lavanderie rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene ambientale che nel campo della sicurezza sul lavoro. Tra l'altro questo tipo di attività presenta rischi importanti per la salute dei lavoratori, a causa dell'utilizzo di sostanze come il percloroetilene. Sicurgarda è specializzata nel seguire questo tipo di attività. Bisogna considerare che l’attività di “lavanderia a secco” è costituita da una struttura produttiva stimata in circa 25 mila aziende che, con una forte concentrazione nel tessuto urbano, occupano in totale circa 60.000 addetti e che il Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 ha classificato l'attività di lavanderia a secco come: insalubre.

Da una recente statistica risulta che l’utilizzo nazionale annuo di percloroetilene nelle lavanderie a secco è dell’ordine di 100.000 quintali, con un consumo stimato presunto per lavanderia di circa 400 Kg/anno.

Sicurezza sul lavoro nelle lavanderie
Gli obblighi da rispettare in una lavanderia a secco con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
Valutazione del rischio gravidanza e minori. (importante il rischio gravidanza poichè il percloroetilene non può essere utilizzato da donne incinte)
Rischi specifici che in genere si devono valutare:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO (nelle lavanderie industriali con indagine ambientale)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (con indagine ambientale)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPINTA E TRAINO (SNOOK CIRIELLO)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON
 
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di lavanderia, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell'area contatti.

ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso) SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 
NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
NOMINA E CORSO PER RSPP DDL oppure NOMINA RSPP ESTERNO oppure NOMINA RSPP INTERNO E CORSO PER RSPP MODULO A + B (lavanderie) + C.
ELEZIONE E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all'INAIL).
 
SORVEGLIANZA SANITARIA (nomina del medico competente, con successiva visita medica ai lavoratori)
 
Altri documenti da avere e conservare in azienda: registro infortuni, dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d'uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)
COPERTA IGNIFUGA
 
Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

Igiene ambientale nelle lavanderie
La necessità di indagini ambientali e il rispetto del T.U. 152/2006 nasce dal fatto che queste attività utilizzano sostanze chimiche pericolose, sia per l'uomo che per l'ambiente.
Il percloroetilene è un solvente nocivo per l’uomo e pericoloso per l’ambiente. E’ disponibile in commercio in idonei contenitori che devono obbligatoriamente esporre in modo ben visibile l’etichetta che caratterizza la sostanza pericolosa ed essere muniti di dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto conformi alla norma EN ISO 11683 (edizione 1997) come da Decreto del Ministero della Sanità del 26 gennaio 2001, allegato 5 parte B). Tale sostanza è contrassegnato dal simbolo N (Pericoloso per l’ambiente) ed è abbinato alle frasi di rischio R51 (Tossico per gli organismi acquatici) e R53 (Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico). Per la tutela dell’ambiente il consiglio di prudenza è S61 (Non disperdere nell’ambiente). 
A causa della sua nocività e pericolosità per l’uomo e per l’ambiente, non solo è vietato - per il percloroetilene - lo scarico in fogne, sul terreno o in qualsiasi corso d’acqua, ma è anche necessario seguire le procedure stabilite dalle norme in materia di deposito e smaltimento. Il deposito deve avvenire in locali aerati; inoltre la sostanza deve essere mantenuta in contenitori ermetici, etichettati in modo chiaro e visibile, posti lontano da fonti di incendio e di calore.”
Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche e corrosive o comunque incompatibili sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi (D.Lgs. 22/1997 e successive integrazioni).
Dal 1 Gennaio 2007 a seguito del trasferimento delle competenze dalla Regione alle Province avvenuto ai sensi degli art.8 c. 2 e 30 c. 6 a) della L.R n. 24.2006, anche i gestori di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono presentare domanda di autorizzazione. 

Con la D.g.r 23 dicembre 2004, n. 7/20138 pubblicata nel B.U. Lombardia 13 gennaio 2005, IV S.S. al B.U. 10 gennaio 2005, n. 2., la Regione Lombardia ha autorizzato in via generale con decorrenza 13 Marzo 2005 gli impianti esistenti, sia di pulizia a secco di tessuti e di pellami a ciclo chiuso, escluse le pellicce, che di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, che hanno presentato entro il 12 marzo 2005 la richiesta di autorizzazione.
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